STATUTO

Articolo 1 – Denominazione
È costituita la fondazione denominata “FONDAZIONE MARGOT ONLUS – Per la tutela del benessere psico-fisico degli animali”
Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, introdotto con D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà “FONDAZIONE MARGOT ONLUS – Per la tutela del benessere psico-fisico degli animali E.T.S.”.
L’acronimo “O.N.L.U.S.” sarà sostituito con “E.T.S.”.
Articolo 2 – Sede
La Fondazione ha sede in Padova – Via Santa Maria in Vanzo 68/C.
Il trasferimento della sede all’interno del Comune di Padova non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo di trasferimento dell’indirizzo acquisterà efficacia verso terzi solo al momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche o, quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore introdotto con D.Lgs. 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S).
La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all’estero.
La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, delegazioni, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all’estero onde svolgere attività rientranti nelle finalità della Fondazione nonché attività di promozione, sviluppo ed incremento della Fondazione stessa.
Articolo 3 – Scopo e attività principale
La Fondazione si propone di perseguire esclusivamente e senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La Fondazione ha come obiettivo quello di promuovere in tutte le sue forme la tutela degli animali sostenendone la qualità della esistenza ed il ruolo che questi rivestono nel rapporto con gli esseri umani (di cui ai punti d) ed e) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017), perseguendo una cultura che operi nel rispetto della dignità dell’animale, rinforzando tutte le iniziative per proteggere e tutelare i diritti degli animali, collaborando con enti, organizzazioni, associazioni et similia che già operano in questo senso, favorendo il miglioramento e l’ampliamento della normativa nazionale e regionale relativa ai diritti degli animali verificandone l’applicazione.
La Fondazione ha per fine la liberazione animale e l’abolizione della sperimentazione animale e l’affermazione dei diritti degli animali non umani ed umani e la loro protezione, la lotta alla zoomafia e la difesa dell’ambiente.
La Fondazione promuove la scelta etica vegana e i valori dell’antispecismo.
La Fondazione nello specifico svolgerà le seguenti attività:
– promuovere, realizzare, sostenere iniziative e progetti diretti all’abolizione della vivisezione e della sperimentazione animale, della pesca, della caccia, delle produzioni animali, dell’allevamento, del commercio, degli spettacoli con animali e dell’utilizzo di qualsiasi essere vivente;
– promuovere, realizzare, sostenere iniziative e progetti volti a difendere la Terra e i suoi ecosistemi, combattendo lo specismo e lottando contro ogni forma di violenza, prevaricazione e sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano;
– diffondere la cultura tecnico scientifica indicando, con tutti i mezzi a disposizione, come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale, portando gli umani da una visione antropocentrica ad una biocentrica;
– promuovere e garantire i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della Liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e battersi contro discriminazioni o distorsioni che hanno ad oggetto tali principi;
– promuovere programmi educativi, leggi, convenzioni, trattati, indire altresì le eventuali opportune azioni di disobbedienza civile non violenta e/o giudiziarie, tra cui azioni di diffida, denuncia e costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dell’ambiente e dei reati ad essicorrelati o connessi, ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali e dell’ambiente;
– organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione ed aggiornamento per studenti e docenti, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant’altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
– incentivare e promuovere cambiamenti nei processi industriali, scientifici e agroalimentari al fine di contrastare lo sfruttamento degli animali in qualità di mezzi o risorse, anche tramite l’organizzazione, la realizzazione o il sostegno di ricerche o la diffusione di specifici standard, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati;
– instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
– aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
– svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librarie a carattere culturale;
– istituire un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia, alla vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale;
– promuovere e gestire attività di formazione e intervento in gestione e superamento dell’emergenza in ambito di Protezione Civile.
Per il conseguimento dei suoi fini la Fondazione si impegna a promuovere l’utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, anche con strumenti informatici, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e l’adesione ai fini seguiti dalla Fondazione.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nell’ambito delle proprie attività di interesse generale o di quelle ad esse strumentali, la Fondazione può acquistare beni mobili e immobili, anche attraverso l’accesso a idonei strumenti finanziari e l’accensione di mutui con atti tra vivi o mortis causa.
La Fondazione potrà reperire, inoltre, i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di Legge.
La Fondazione può perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche indirettamente, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.L. 185/2008, mediante l’erogazione di risorse economiche, beni e servizi a favore di altri enti, italiani o esteri, che perseguano finalità analoghe alle proprie.
Articolo 4 – Patrimonio della Fondazione
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni, dai titoli e dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed integrato nei seguenti modi:
a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
b) da ogni altro bene, mobile od immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità da quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione;
c) dai proventi derivanti dalle proprie attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguano in tutto o in parte le medesime finalità.
Articolo 5 – Entrate
Per l’adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 4;
– ogni eventuale contributo od elargizione di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
– fondi raccolti attraverso manifestazioni ed iniziative di sensibilizzazione anche ricorrendo o dotandosi di strutture e professionalità dedicate.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 6 – Collaborazioni
Per il perseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione potrà operare direttamente e/o con la collaborazione di altre Fondazioni, Associazioni e più in generale istituzioni che abbiano finalità analoghe o simili ai fini istituzionali della Fondazione.
Art. 7 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
• il Fondatore;
• il Consiglio Direttivo;
• l’Organo di Controllo;
• il Revisore legale
Articolo 8 – Gratuità della carica
Tutte le cariche devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio, ad eccezione delle cariche di Revisore per le quali può essere prevista la retribuzione in base alle tariffe professionali vigenti.
Articolo 9 – Fondatore
Il Fondatore è la Dr.ssa Luisa Tortolina.
La Dr.ssa Luisa Tortolina riveste la carica di Presidente del Consiglio Direttivo fino alla sua morte, salvo facoltà di rinunciarvi. Ha la facoltà di nominare, in caso di sua rinuncia, un sostituto che rivesta la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Attribuzioni del Fondatore
Al Fondatore competono:
a) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
b) l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione di missione nonché del bilancio preventivo;
c) le deliberazioni su modifiche statutarie, scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione, indicando i destinatari del patrimonio nel rispetto delle disposizioni di legge.
Articolo 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad massimo di 5 (cinque) membri e precisamente:
dal Presidente;
da due a quattro membri;
La Fondazione è presieduta di diritto dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal membro del Consiglio Direttivo espressamente delegato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
In caso d’urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alla lite.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico il Fondatore procederà alle nuove nomine. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione; l’adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
Articolo 12 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, ad eccezione di quanto previsto all’art. 10, ha tutti i poteri per l’amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.
In particolare il Consiglio Direttivo:
– attua gli indirizzi dell’attività della Fondazione così come delineati dallo Statuto;
– amministra il patrimonio della Fondazione;
– delibera l’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
– delibera la concessione delle erogazioni;
– delibera gli atti di ordinaria amministrazione;
– delibera gli atti di straordinaria amministrazione (salvo quanto disposto all’art. 10 comma 1 punto c.);
– assume ogni decisione relativamente al personale dipendente, al suo inquadramento e alla collaborazione di consulenti esterni;
– nomina l’Organo di Controllo e il Revisore Legale.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente o a più componenti, anche disgiuntamente.
I Consiglieri Delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio Direttivo, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
Il Consiglio Direttivo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Articolo 13 – L’Organo di Controllo
L’organo di controllo può essere alternativamente:
– monocratico, nel qual caso dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c.;
– collegiale formato da 3 (tre) membri nel qual caso almeno il Presidente dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c..
L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.
Se collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte del Consiglio Direttivo.
I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno della Fondazione.
È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civi$ che, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso D.Lgs. 117/2017. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del D.Lgs. 117/2017, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che esso sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito Registro.
L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 14 + L’organo di revisione legale dei conti
L’organo di revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 è formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Articolo 15 – Bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dal Fondatore entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Una volta approvati, Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Articolo 16 – Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Articolo 17 – Scioglimento
La Fondazione si estingue nei seguenti casi:
a. quando lo scopo è stato raggiunto od è divenuto impossibile;
b. quando il patrimonio risulta insufficiente per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
c. per delibera del Fondatore o sua morte.
In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto a norma dell’art. 10, lett. f) D.lgs 460/1997 e qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017.
Articolo 18 – Norme applicabili
Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le norme previste dal vigente ordinamento, nonché, qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.
Le prescrizioni statutarie che non sono immediatamente efficaci poiché subordinate all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo VI del D.Lgs. 117/2017 acquisteranno efficacia solo successivamente ed in conseguenza dell’istituendo registro.
Padova – 17/12/2020

